A seguito dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate – risoluzione n. 108 del 23.12.19 – è stato precisato come l’obbligo dell’Appaltatore di fornire al Committente (tra questi anche i soggetti condominiali) le deleghe di pagamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente (e assimilati) dei lavoratori impiegati nell’appalto, ricorra solamente nel caso in cui siano contemporaneamente contemplate le seguenti fattispecie: importo complessivo d’appalto superiore a 200.000 euro annui, appalto caratterizzato da prevalente utilizzo di manodopera e utilizzo di beni strumentali di proprietà del Committente.

Tali circostanze vanno pertanto ad escludere dalla tipologia di Appalti interessati dalle disposizioni del Dl fiscale (articolo 4 del Dl 124/2019 convertito dalla Legge 157/2019), tutti quelli relativi opere di ordinaria/straordinaria manutenzione condominiale in quanto, seppure sovente ricorra il parametro del valore economico delle opere (oltre 200.000 euro), difficilmente si avrà il preponderante valore della manodopera sull’importo appaltato – solitamente contenuto entro il 30% così come anche codificato dai Prezziari DEI o Regionali – nonchè l’utilizzo di beni strumentali di proprietà della Committenza.

Discorso differente, altrimenti, dovrà essere fatto per tutti gli appalti labour intensive come, ad esempio, i servizi di portierato, giardinaggio o assimilati.

Sarà quindi buona norma inserire nell’ambito dei contratti d’Appalto sottoscritti (seppure la norma si riferisca anche ai contratti formalizzati precedentemente al 1 gennaio 2020), un’apposita clausola che determini – seppur con un ragionevole margine di aleatorietà – la quota percentuale di manodopera, sia distinta per macro categorie di lavorazioni previste da capitolato, che ponderata sull’intero valore d’appalto.

Ciò, al fine di tutelare il Committente rispetto agli obblighi previsti, ed evitare all’Appaltatore l’eventuale sospensione dei pagamenti dovuti.